Accesso Civico

L'Accesso civico consente a chiunque di accedere dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.

Descrizione

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente.

Come fare

E' possibile presentare la richiesta recandosi presso il comune, scrivendo una mail all'indirizzo pec: comune.bollengo.to@legalmail.it

Cosa serve

Serve ad ottenere documenti e informazioni.

Cosa si ottiene

L'accesso a dati e documenti della Pubblica Amministrazione.

Tempi e scadenze

ll procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Costi

In esenzione.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

accesso civico.pdf [.pdf 22,57 Kb - 02/08/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 02/08/2023 14:46:06

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